Buongiorno a tutti. Spero di non essere troppo ot, nel qual caso sono pronto ad inginocchiarmi sui ceci.
La domanda è questa: le licenze creative commons hanno valore legale in italia?
Io ero consapevole che, per tutelare il diritto d’autore, è necessario depositare l’opera presso la SIAE che è l’unico ente che per legge può tutelare tale diritto.
Il deposito in siae (a pagamento ovvio) sarebbe anche garanzia dell’attribuzione dell’opera, ossia la data di deposito (a meno di aver copiato l’opera) serve per “certificare” l’originalità della stessa (penso sia la SIAE a verificare che essa non sia già precedentemente depositata); venendo a mancare questa il problema di certificare l’attribuzione passa per metodi alquanto bizzarri (sigillare il plico con l’originale e spedirselo con raccomandata A/R).
Anche riguardo a ciò, c’è qualche altro metodo meno astruso?
Grazie (anche solo d’aver letto)
e buona giornata
Legge sul diritto d’autore (26 aprile 1941 e successive modifiche).
Art. 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.Art. 12
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.
4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.
Con una licenza Creative Commons puoi rinunciare esplicitamente a qualcuno dei diritti esclusivi dell’autore. Non c’è alcun obbligo di deposito alla SIAE perché il diritto d’autore sia riconosciuto. Il deposito serve, in certi casi, per aver diritto allo sfruttamento economico dell’opera, o almeno così pare di capire.
Ciao
Enrico