Re: spaziatura tra una subsection e l’altra

#35924
quadamage76
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    t’è, ciapa chi:

    \relax
    \renewcommand\chaptername{}
    \renewcommand{\thechapter}{}
    \def\thesection {{\arabic{section}}}
    \def\thesubsection {\small{\arabic{section}.\arabic{subsection}}}
    \renewcommand{\labelenumii}{\arabic{enumi}.\arabic{enumii}}
    \renewcommand{\columnseprule}{0.2pt}
    \titlespacing{\subsection}{0em}{0.5em}{-1.4em}
    \setlength{\parindent}{2em}
    \chapter*{\LARGE{CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA}}
    Le seguenti condizioni generali di vendita disciplinano l’accordo fra:
    PLUTO s.r.l.\footnotemark, con sede legale in Via Pippo n°10, xxxxx – TOPOLINIA – Italia ({\itshape“il Fornitore”}),
    \linebreak
    \rule{0.75\textwidth}{0.5pt} con sede registrata in, \rule{0.45\textwidth}{0.5pt},\rule{0.27\textwidth}{0.5pt}-\rule{0.27\textwidth}{0.5pt} ({\itshape“L’Acquirente”});
    Il Fornitore e l’Acquirente verranno anche indicati come “le Parti” contraenti l’accordo. Qualsiasi modifica e/o aggiunta a questo contratto deve essere redatta e scritta in lingua italiana ed autorizzata da PLUTO.
    \footnotetext {da altre parti semplicemente menzionata come: PLUTO}
    \begin{multicols}{2}
    \footnotesize
    \setcounter{section}{0}
    \section{\large{Macchina}}
    \subsection{} La macchina LINEA “LVT MS 30-219/7/QE/L” (la “Macchina”) le parti principali ed i componenti sono descritti nel testo delle specifiche tecniche (“Specifiche Tecniche”) cui le presenti Condizioni Generali di Vendita sono allegate;
    \subsection{} Le Specifiche Tecniche specificano anche i possibili componenti o parti della Macchina fornite da terze parti, scelte dall’Acquirente insieme a PLUTO, e rivendute da PLUTO all’Acquirente (i “Componenti Commerciali”);
    \subsection{} Qualsiasi componente o parte della Macchina che non è menzionata nelle Specifiche Tecniche e che è scelto o richiesto dall’Acquirente dopo l’ufficializzazione dell’Ordine senza l’approvazione scritta di PLUTO (“i Componenti Extra-ordine“) sar\’a considerata al di fuori dell’ambito dell’Ordine.

    %Nella section successiva c’è il problema, la seconda subsection comincia nella prima colonna per finire nella seconda, dalla terza subsection i numeri di subsection sono ad una quota differente dal testo, nella pagina successiva tutto si sistema da se!

    \section{\large{Test presso PLUTO}}
    \subsection{} La Macchina, una volta terminata, sar\’a sottoposta ad un “test in bianco” il quale definir\’a la simulazione dei movimenti e il relativo funzionamento a vuoto oppure utilizzando tubi di fornitura dell’Acquirente (“il Test in bianco”);
    \subsection{} Salvo indicazione contraria, scritta nelle specifiche tecniche, la macchina viene pre-testata; il costo del “Test in bianco”` \’e incluso nel prezzo indicato nelle specifiche tecniche, e sar\’a sostenuto nell’officina dove PLUTO costruir\’a la macchina. La data del “Test in bianco” sar\’a indicata nelle specifiche tecniche o sar\’a in ogni caso decisa in comune accordo tra le Parti o comunicata per tempo all’Acquirente (“la Data del Test in bianco”);
    \subsection{} L’Acquirente fornir\’a, a proprie spese e garanzie, il materiale per sostenere il test (quantit\’a e tipologia di tubi atti a testare la gamma produttiva). In assenza di materiale atto al test PLUTO provveder\’a all’acquisto dello stesso sommandolo al costo della macchina;
    \subsection{} L’Acquirente sosterr\’a tutti i costi connessi al Test in Bianco di Componenti Extra-ordine;
    \subsection{} L’Acquirente sosterr\’a tutti i costi connessi agli olii e lubrificanti di primo riempimento, necessari per l’esecuzione del “Test in bianco”;
    \subsection{} Il Cliente assister\’a al “Test in bianco” ed alla fine, se corrisponder\’a ai parametri descritti nelle specifiche tecniche, firmer\’a il verbale di “Collaudo in Bianco” che sancir\’a l’accettazione della macchina (il “Collaudo in Bianco” firmato dal Cliente varr\’a come “Certificato d’Accettazione Preliminare” – PAT);
    \subsection{} La data del “Test in bianco” \’e da considerarsi essenziale per la consegna della fornitura. Le presenti Parti concordano che la data del test non avvenga pi\’u tardi di , salvo un accordo scritto da entrambe le Parti.

    \section{\large{Consegna}}
    \subsection{} La consegna (la “Consegna”) significa il carico della merce in containers o caricati su camion;
    \subsection{} La consegna sar\’a F.co fabbrica (TOPOLINIA – CR Italia) e la macchina avr\’a un imballaggio adatto per il tipo di trasporto concordato; il costo dell’imballaggio non \’e incluso nel prezzo descritto nelle specifiche tecniche;
    \subsection{} Le parti concordano la seguente data di consegna: mesi dal ricevimento del pagamento all’ordine (“Data di consegna“), salvo diverso accordo scritto tra le Parti;
    \subsection{} In caso di ritardo nel pagamento come previsto nell’Art.8 sottomenzionato, a PLUTO \’e concesso di deferire la consegna. In caso di deferimento della consegna PLUTO informer\’a prontamente l’Acquirente.
    \section{\large{Installazione presso il cliente (salvo diversi accordi)}}
    \subsection{} L’accordo delle parti \’e che l’installazione sia a carico e cura dell’Acquirente, secondo le istruzioni fornite da PLUTO.
    \subsection{} Se \’e richiesta la presenza di tecnici PLUTO, le relative spese verranno addebitate all’Acquirente mediante fattura a rimessa diretta. In caso di un ritardo del pagamento della fattura, all’Acquirente sar\’a addebitato un interesse del 10% annuo. Viaggi aerei e trasporti da e per lo stabilimento dell’Acquirente, pasti e alberghi saranno addebitati all’Acquirente.
    \subsection{} La data d’installazione (la “Data di Installazione“) \’e prevista non pi\’u tardi di un mese dopo la Data di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
    \section{\large{Primo avviamento presso il cliente (salvo diversi accordi)}}
    \subsection{} L’accordo tra le Parti \’e che il primo avviamento dell’impianto nello stabilimento dell’Acquirente comprenda il commissioning dell’impianto per la verifica del suo corretto funzionamento e per la firma del Certificato Finale d’Accettazione – FAT (il “Primo Avviamento”).
    \subsection{} Il Primo Avviamento, in ogni caso, sar\’a a cura dell’Acquirente sotto la propria responsabilit\’a ed a proprie spese e seguendo le istruzioni di PLUTO
    \subsection{} Per richiesta dell’Acquirente (richiesta fatta dall’Acquirente almeno 20 GIORNI prima della data dell’intervento), PLUTO mander\’a una o pi\’u persone (tra meccanici ed elettronici) per un controllo; il Cliente provveder\’a al pagamento d’eventuali spese di trasporto, da e per il luogo di lavoro, ristoranti e alberghi. Il costo dei tecnici di PLUTO \’e di 75 €/ora per 8 ore giornaliere, 85 €/ora per ciascuna ora di straordinario.
    \subsection{} In caso di un ritardo del pagamento di una fattura all’Acquirente sar\’a addebitato un interesse del 10% annuo.
    \subsection{} Il Primo Avviamento dovr\’a avvenire non pi\’u tardi di un mese dalla Data di Installazione ed in ogni caso non pi\’u tardi di due mesi dalla Data di Consegna della merce. Alla data del Primo Avviamento, in caso d’esito positivo e comunque in linea con i parametri descritti nelle Specifiche Tecniche, l’Acquirente emetter\’a un certificato finale d’accettazione della fornitura (“Certificato Finale d’Accettazione” – FAT).
    \subsection{} Il Primo Avviamento \’e prioritario rispetto alla produzione.
    \subsection{} L’Acquirente si impegner\’a a trovare una sistemazione per i tecnici PLUTO nei pressi dello stabilimento dell’installazione e, in caso di infortunio o malattia fornir\’a ogni assistenza medica necessaria.
    \section{\large{Garanzia}}
    \subsection{} PLUTO garantisce la macchina per 12 mesi, basati su otto ore giornaliere di lavoro, oppure 2000 ore operative dopo il Primo Avviamento e in ogni modo non pi\’u di 18 mesi dalla Data di Consegna senza che sia stato fatto il Primo Avviamento.
    \subsection{} La garanzia di PLUTO copre ogni tipo di materiale e disegno contenenti difetti che possano interessare la macchina e altre attrezzature costruite da PLUTO o per conto di essa, con le eccezioni descritte al p.to 6.7.
    \subsection{} Salvo quando la natura di un difetto non sia riparabile sul posto, l’acquirente potr\’a restituire a PLUTO ogni parte difettosa per eventuali riparazioni o sostituzioni. Il costo d’ogni trasporto e di spedizione (da/a azienda del Cliente) delle riparazioni o sostituzioni saranno a cura dell’Acquirente.
    \subsection{} PLUTO dovr\’a in ogni caso, sul posto, esaminare gli eventuali difetti riscontrati e nel caso confermarne l’effettiva esistenza. Dopo tale conferma, PLUTO dovr\’a procedere alla riparazione o sostituzione attraverso un periodo dipendente dalle circostanze. La menzionata riparazione o sostituzione sar\’a garantita solo ed esclusivamente in caso d’effettivo difetto/rottura.
    \subsection{} Per quanto concerne le parti commerciali, PLUTO garantisce queste per lo stesso periodo della fornitura.
    \subsection{} PLUTO non riconosce alcuna garanzia per altri componenti di non sua competenza.
    \subsection{} Sono escluse dalla garanzia: qualsiasi parte od oggetto non utilizzate attraverso un normale uso o danneggiate da inesperienza o errore da parte dell’operatore o alcun’altra azione, omissione o condotta attribuibile all’Acquirente.
    \section{\large{Parti addizionali}}
    \subsection{} L’Acquirente supporter\’a eventuali costi di parti addizionali, fatti anche in connessione con la Prova in bianco, la Consegna, l’Installazione e il Primo Avvio.
    \subsection{} L’Acquirente garantisce che l’ordine di parti addizionali sia coperto da polizza d’assicurazione.
    \subsection{} Per richiesta da parte dell’Acquirente, PLUTO provveder\’a all’assistenza tecnica per l’installazione di parti addizionali. Il costo dell’assistenza tecnica sar\’a concordato tra l’acquirente e PLUTO.
    \section{\large{Pagamenti}}
    \subsection{} I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro (\euro) e saranno considerati eseguiti alla completa ricezione degli stessi sui conti bancari PLUTO.
    \subsection{} Il prezzo complessivo della fornitura dovr\’a essere pagato secondo le seguenti modalit\’a:
    \begin{itemize}
    \item 30\% (pi\’u IVA) quale anticipo all’ordine, entro 10 giorni dalla firma del contratto, mediante pagamento in contanti o tramite assegno circolare/bonifico bancario. In caso di ritardo nel pagamento di questi importi all’Acquirente sar\’a addebitato il 10\% d’interesse annuo.
    \item 60\% (pi\’u IVA) alla firma dal “Collaudo in Bianco”, prima della spedizione della macchina alla presentazione dei documenti di trasporto, mediante pagamento in contanti o tramite assegno circolare/bonifico bancario. In caso di ritardo nel pagamento di questi importi all’Acquirente sar\’a addebitato il 10\% d’interesse annuo.
    \item 10\% (pi\’u IVA) alla firma del “Certificato Finale d’Accettazione” (FAT), da parte dell’Acquirente, e in ogni caso non oltre due mesi dalla Data di Consegna, mediante pagamento in contanti o tramite assegno circolare/bonifico bancario. In caso di ritardo nel pagamento di questi importi all’Acquirente sar\’a addebitato il 10\% d’interesse annuo.
    \end{itemize}
    \subsection{} In caso di ritardo nel pagamento di questi importi all’Acquirente sar\’a addebitato il 10% d’interesse annuo e PLUTO si riserva il diritto di posticipare la consegna dell’impianto.
    \subsection{} Le spese e gli oneri bancari relativi all’emissione di garanzie o prestiti bancari dell’Acquirente saranno addebitate all’Acquirente.
    \section{\large{Propriet\’a della macchina}}
    \subsection{} La propriet\’a della macchina rimarr\’a a PLUTO fino a che non sar\’a ricevuto il pieno pagamento.
    \section{\large{Forze maggiori}}
    \subsection{} Qualsiasi evento di forza maggiore o al di fuori del controllo delle Parti del contratto che intervenga successivamente alla sottoscrizione dell’Ordine e che impedisca la realizzazione dell’Ordine in normali condizioni sar\’a considerato quale causa di giustificazione per il mancato o il ritardato adempimento delle prestazioni previste nell’Ordine.
    \subsection{} Gli eventi sono considerati al di fuori del controllo delle Parti ove non siano causati da colpa della Parte che intende invocarli. In via indicativa, ma non esclusiva, sono da ritenersi eventi di forza maggiore le calamit\’a atmosferiche, le tempeste, gli incendi, gli scioperi, l’impossibilit\’a o l’estrema difficolt\’a oggettiva negli approvvigionamenti e nei trasporti, le guerre, le nazionalizzazioni ed eventi simili.
    \subsection{} La Parte che intende invocare la causa di forza maggiore dovr\’a notificare per iscritto all’altra Parte senza indugio l’avverarsi dell’evento di forza maggiore e, successivamente, la cessazione di detto evento.
    \subsection{} Gli effetti dell’avverarsi delle suddette circostanze di forza maggiore, in quanto esse impediscano in via temporanea o definitiva l’adempimento delle obbligazioni poste a carico delle Parti, sono da ritenersi i seguenti: nel caso che, per effetto anche di una sola delle sopraindicate circostanze di forza maggiore, l’adempimento delle obbligazioni previste nell’Ordine risulti impossibile per un tempo che ragionevolmente sia da ritenere utile (e comunque non oltre sei mesi dall’avveramento della circostanza di forza maggiore) ciascuna Parte avr\’a diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione per iscritto all’altra senza che sia richiesta alcuna pronuncia giudiziale. Ogni circostanza di forza maggiore che s’incontrer\’a dopo avere stipulato l’ordine sar\’a considerato come causa di eventuale non consegna o ritardo non voluto da parte del costruttore.
    \section{\large{Legge applicabile e clausola arbitrale}}
    \subsection{} Il presente Ordine, cosi come la definizione d’ogni e qualsiasi controversia che tra le parti dovesse insorgere in relazione alle obbligazioni qui previste, \’e disciplinato dalla Convenzione di Vienna 1980 in materia di compravendita internazionale di beni mobili e dalle norme ECE/ONU 188 A e B in materia di condizioni generali di contratto.
    \section{\large{Modifiche}}
    \subsection{} PLUTO si riserva, dietro avviso scritto, di eseguire delle modifiche tecniche, se considerate necessarie per il buon funzionamento della macchina.
    \subsection{} Il progetto della macchina \’e esattamente come descritto nell’offerta o nell’ordine. Ogni modifica del progetto richiesta dal Cliente dovr\’a avvenire in seguito alla richiesta scritta a PLUTO, la quale in tempi brevi ne confermer\’a l’eventuale fattibilit\’a e l’accettazione della modifica. Ogni modifica sar\’a valutata, in accordo tra le Parti, e avr\’a un costo di 75 Euro/ora. A questo valore sar\’a aggiunto il costo del materiale necessario per la modifica finale.
    \section{\large{Validit\’a dell’offerta}}
    \subsection{} La validit\’a dell’offerta \’e di 60 giorni dalla data di spedizione al Cliente.
    \subsection{} Per ordini successivi a tale data PLUTO si riserva la possibilit\’a di variare i tempi di consegna o i prezzi.
    \end{multicols}
    \noindent
    \indent
    \\[3cm]
    \begin{table}[hb]
    \begin{centering}
    \begin{tabularx}{\textwidth}{lr}
    \rule{0.45\textwidth}{1pt} & \rule{0.45\textwidth}{1pt}\\
    ( Rappresentate PLUTO ) & ( Rappresentate Cliente )\\
    \end{tabularx}
    \end{centering}
    \end{table}

    Concordemente alla Legge, PLUTO s.r.l. considera questo documento un segreto aziendale
    pertanto ne proibisce a chiunque la riproduzione o la diffusione, in toto od in parte, a terzi o concorrenti
    senza specifica autorizzazione scritta da parte di PLUTO s.r.l. stessa.
    PLUTO s.r.l. si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro chi non si attiene a questa norma.
    La sola presa visione del presente documento implica l’accettazione della suesposta clausola.
    \clearpage{}

    Ciao e grazie!

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