Re: Colonne disuguali con multicol

#50460
samiel
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    Prova a postare un pezzo del codice,
    scusandomi per launghezza
    `\documentclass[a4paper]{article}
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    \begin{document}
    \title{La «Critica del Giudizio»}
    \author{}
    \date{}
    \maketitle

    \section{Il problema dell'opera}
    \subsection{Il dualismo fra mondo della necessità \\ e mondo della finalità}

    \textit{Sia questo passo sia il successivo sono tratti
    dall'\emph{Introduzione} all'opera, quella che Kant redasse per seconda: la
    prima stesura, un più ampio ma anche più contorto rendiconto dei contenuti
    dell'intera terza \emph{Critica} venne infatti sostituita con questa, che
    presenta un inquadramento della facoltà del Giudizio di fondamentale
    importanza.}

    \textit{Tutti i passi della sono dati secondo la seguente edizione: I. Kant,
    \emph{Critica del Giudizio}, a cura di A. Bosi, UTET, Torino 1993.}
    \bigskip

    \begin{linenumbers}
    I concetti della natura, che comprendono il fondamento di ogni conoscenza
    teoretica a priori, si basavano sulla legislazione dell'intelletto. — Il
    concetto di libertà, che comprendeva il fondamento di tutte le prescrizioni
    pratiche a priori indipendenti dalla sensibilità, si basava sulla legislazione
    della ragione. Entrambe le facoltà pertanto, a parte l'applicazione, secondo
    la forma logica, a princìpi (quale che ne sia l'origine), hanno ancora
    ciascuna una propria legislazione secondo il contenuto, al di sopra della
    quale non ne esiste alcun'altra (a priori), e che perciò giustificava la
    divisione della filosofia in teoretica e pratica. Tuttavia, nella famiglia
    delle facoltà conoscitive superiori esiste ancora un termine medio tra
    l'intelletto e la ragione. Si tratta del Giudizio, del quale si ha ragione di
    presumere, per analogia, che possa anch'esso contenere, se non una sua propria
    legislazione, almeno un suo proprio principio a priori (comunque puramente
    soggettivo) di ricerca secondo leggi; un principio che, se anche non gli
    spetterà alcun campo di oggetti come dominio, potrà tuttavia avere un suo
    territorio, nel quali si trovi una qualche caratteristica per la quale valga
    proprio solo questo principio.
    \end{linenumbers}

    {\raggedleft(\small pp. 154–155)\par}

    \begin{dblcolquote}
    \textbf{1–8.} Com'è noto, Kant non aveva in mente la terza \textit{Critica}
    allorché stese le prime due perché non aveva ancora individuato la nuova
    facoltà qui eretta a protagonista. Nella \textit{Critica della ragion pura} si
    ammetteva il solo intelletto, il gusto era ritenuto arbitrario, individuale e
    nessuna autonomia era attribuita al sentimento (fin da allora tuttavia la
    sensibilità era riconosciuta in possesso di valenze non solo conoscitive, in
    quanto accoglieva le intuizioni, ma anche emotive, in quanto faceva sì che il
    soggetto ricevesse dalle impressioni sensibili piacere o dispiacere). Nella
    \textit{Critica della ragion pratica}, al contrario, il sentimento era
    ammesso, ma solo nella sua specie morale, poiché gli uomini erano in grado di
    percepire a priori l'accordo del loro comportamento con le norme. Non è dunque
    inspiegabile se nella terza \textit{Critica} Kant, dietro la sollecitazione e
    l'influenza considerevole delle dottrine estetiche settecentesche, ammette uno
    spazio autonomo per il sentimento e cerca di individuarne il principio a
    priori.

    Il secondo motivo che condusse Kant alla \textit{Critica del Giudizio} è
    interno al sistema: si tratta del bisogno di mediare, individuando un momento
    di accordo, il determinismo naturale controllato dall'intelletto e la libertà
    pratica governata dalla ragione. Si noti tuttavia, ed è cosa essenziale, che
    Kant non si riferisce che alle facoltà teoretica e pratica, ricercandone una
    terza: non si tratta cioè di collegare il mondo teoretico e quello pratico,
    quasi fosse possibile trovarne un terzo che li sintetizzi. Questa soluzione
    era stata scartata già nella \textit{Critica della ragion pura} (e
    precisamente nella \textit{Dialettica trascendentale}), dove le antinomie
    dinamiche (intorno alla libertà e a Dio) avevano chiarito che i due regni
    erano compatibili solo in quanto separati.

    \textbf{9–15.} La mediazione consiste perciò nell'individuare non un terzo
    mondo, una terza dimensione oltre a quelle teoretica e pratica, bensì una
    terza facoltà oltre all'intelletto e alla ragione. La mediazione possibile non
    è oggettiva, ma soggettiva: il punto d'incontro risiede infatti all'interno
    del soggetto; i mondi continuano a essere due, ma le facoltà soggettive che li
    pensano sono tre. Il filosofo giunse così alla conclusione che accanto
    all'intelletto e alla ragione esisteva un altro strumento a priori dell'animo
    umano, dotato di leggi sue proprie, ovvero in possesso di una perfetta
    autonomia: il sentimento. Lo strumento per operare in questo ambito è il
    Giudizio.

    La terza \textit{Critica} non è stata redatta solo e tanto per far posto a
    interessi nuovi di Kant, quasi che egli si fosse accorto solo tardivamente
    della dimensione del gusto: perché allora non considerare altri ambiti ancora,
    come la logica del sapere storico? Non è sufficiente richiamarsi al tessuto
    culturale in cui Kant venne a operare. La risposta è invece che la
    \textit{Critica del Giudizio} non complementa le altre due \textit{Critiche},
    bensì ne prosegue la fondamentale linea problematica: com'è possibile,
    muovendo dai generali presupposti aprioristici, pervenire alle leggi
    particolari di natura, anzi, meglio, alla loro applicazione all'eterogenea
    molteplicità dei casi singoli? Il tema, già discusso in una poco studiata
    opera, i \textit{Primi princìpi metafisici della scienza della natura} (1786),
    ritorna qui protagonisticamente ed è il problema stesso del Giudizio. Non si
    tratta di una semplice integrazione alla \textit{Critica della ragion pura},
    poiché obiettivo della scienza non è la formulazione di generalissimi quanto
    astratti princìpi, ma la funzionalità nel caso particolare: si tratta dunque
    proprio di rendere operanti le categorie secondo una modalità analoga a, ma
    più felice di, quella espressa nella dottrina della schematismo. \par
    \end{dblcolquote}

    \subsection{Giudizi determinanti e giudizi riflettenti}

    \textit{Da questo brano, come dal precedente, si chiarisce che i problemi
    estetico e teleologico sono strumenti (fondamentale il primo, più marginale il
    secondo) per la soluzione di una questione schiettamente epistemologica.}
    \bigskip

    \begin{linenumbers}
    \resetlinenumber
    Il Giudizio in generale è la facoltà di pensare il particolare in quanto
    contenuto nell'universale. Se l'universale (la regola, il principio, la legge)
    è dato, il Giudizio che sussume sotto questo il particolare (anche se, come il
    Giudizio trascendentale, indica a priori le condizioni indispensabili per la
    sussunzione a quell'universale), è determinante. Se invece è dato soltanto il
    particolare, ed il Giudizio deve trovargli l'universale, allora esso è
    meramente riflettente.

    \dots le forme nella natura sono tanto varie, e per così dire tanto numerose
    le modificazioni dei concetti trascendentali universali della natura,
    lasciate indeterminate da quelle leggi che l'intelletto puro fornisce a priori
    queste ultime infatti non riguardano che la possibilità di una natura come
    oggetto dei sensi in generale), — da richiedere perciò leggi che, in quanto
    empiriche, possono essere contingenti dal punto di vista del nostro
    intelletto, ma che, per ricevere il nome di leggi (come è richiesto anche dal
    concetto di una natura), debbono venir considerate come necessarie a partire
    da un concetto (per quanto a noi sconosciuto) dell'unità del molteplice. —
    Il Giudizio riflettente, cui tocca risalire dal particolare della natura
    all'universale, ha dunque bisogno d'un principio che non può ricavare
    dall'esperienza, perché deve appunto fondare l'unità di tutti i princìpi
    empirici sotto princìpi anch'essi empirici, ma più elevati, e quindi la
    possibilità di una sistematica subordinazione di tali princìpi gli uni agli
    altri. Un tale principio trascendentale, il Giudizio riflettente può dunque
    darselo soltanto esso stesso come legge, senza prenderlo dall'esterno (perché
    allora si trasformerebbe in Giudizio determinante), né può prescriverlo alla
    natura, poiché la riflessione sulle leggi della natura si adegua alla natura,
    mentre quest'ultima non si adegua alle condizioni secondo le quali noi
    aspiriamo a formarci di essa un concetto che, rispetto a tali condizioni, è
    del tutto contingente.

    Ora questo principio non può essere che il seguente: poiché le leggi
    universali della natura hanno il loro fondamento nel nostro intelletto, che
    le prescrive alla natura (benché solo secondo il concetto universale della
    natura in quanto tale), le leggi empiriche particolari, relativamente a ciò
    che rimane in esse non determinato dalle prime, devono venire considerate
    secondo un'unità quale un intelletto (sebbene non il nostro) avrebbe potuto
    stabilire a vantaggio della nostra facoltà conoscitiva, per rendere possibile
    un sistema dell'esperienza secondo leggi particolari della natura. Questo non
    nel senso di dover ammettere la reale esistenza d'un tale intelletto (perché
    questa idea funge da principio solo per il Giudizio riflettente, per
    riflettere, non per determinare); in questo modo essa dà una legge solo a se
    stessa, e non alla natura.

    Ora, poiché il concetto di un oggetto, nella misura in cui contiene anche il
    principio della realtà di questo oggetto, si dice scopo, mentre si dice
    finalità della forma d'una cosa l'accordo di questa con quella costituzione
    delle cose che è possibile solo mediante fini, il principio del Giudizio,
    rispetto alla forma delle cose naturali sottoposte a leggi empiriche in
    generale, è la finalità della natura nella varietà delle sue forme. In altri
    termini, la natura viene rappresentata, mediante questo concetto, come se un
    intelletto contenesse il fondamento unitario della molteplicità delle sue
    leggi empiriche.

    La finalità della natura è dunque un particolare concetto a priori, la cui
    origine va cercata nel solo Giudizio riflettente.
    \end{linenumbers}

    {\raggedleft(\small pp. 157–159)\par}

    \begin{dblcolquote}
    \textbf{1–6.} Per Kant, conoscere è giudicare, ma nella \textit{Critica della
    ragion pura} il giudizio sintetico a priori svolge una funzione ancor più
    originaria: esso infatti pone l'oggetto stesso, lo costituisce o, per seguire
    la terminologia della terza \textit{Critica}, lo determina. A tal fine il
    particolare (il materiale fornito dall'intuizione sensibile) viene sussunto
    sotto l'universale costituito dalle strutture dell'intelletto (le categorie).

    \textbf{7–25.} Nella \textit{Critica del Giudizio} invece non si tratta di
    porre un oggetto per poterlo quindi conoscere, bensì di soffermarsi su di
    esso, ovvero di riflettere per valutare se, in quanto già dato oggetto
    dell'intelletto, si accorda coi princìpi posti dalla ragione. Tale giudizio
    non riguarda l'oggetto in quanto tale, ma la sua relazione con la ragione, col
    soggetto giudicante piuttosto che col principio del giudizio (determinante).
    In questo capoverso il principio del Giudizio è visto nella necessità
    dell'applicazione: il giudizio determinante è infatti espressione di una legge
    universale che riguarda una enorme molteplicità di accadimenti e/o individui;
    ma è poi necessario applicare questa legge agli accadimenti stessi, che non
    sono mai uguali e che si presentano secondo modalità sempre differenti.
    L'applicazione non può essere affidata al caso o alla scelta individuale e
    deve pertanto risiedere in un principio a priori. Noi infatti dobbiamo
    collegare, come dice il testo, le «molteplici forme della natura» alle
    «modificazioni dei concetti trascendentali universali della natura» scegliendo
    di volta in volta quella versione o «modificazione» del concetto universale
    che meglio si applica alla forma che ci sta davanti.

    Il problema non è nuovo: l'\textit{Analitica dei concetti} era stato il primo
    tentativo di risolverlo, ma Kant era rimasto insoddisfatto dagli schemi; essi,
    in quanto forme a priori, non sembravano essere sempre una mediazione
    conveniente e facevano sorgere la difficoltà del terzo uomo. Il giudizio
    riflettente è la nuova soluzione: esso riafferma l'esigenza che le leggi a
    priori tengano conto, in forma aprioristica, degli oggetti o contenuti
    dell'esperienza. Mentre nella prima \textit{Critica} le leggi erano poste
    dall'intelletto in piena autonomia e in un secondo tempo si ricercava la
    modalità della loro applicazione, ora quest'ultima è detta poggiare fin da
    principio su di un principio a priori che la \textit{Critica del Giudizio} si
    propone di identificare. Come scrive Kant, «gli oggetti della conoscenza
    empirica sono ancora determinati, o, per quanto se ne può giudicare a priori,
    determinabili in diversi modi; sicché nature specificamente diverse, a
    prescindere da ciò che hanno in comune in quanto appartenenti alla natura in
    generale, possono ancora essere cause in una infinità di modi diversi; ed
    ognuna di queste maniere (secondo il concetto di causa in generale) deve avere
    la sua regola, che è una legge, e quindi comporta necessità, sebbene noi, per
    la natura ed i limiti delle nostre facoltà conoscitive, non scorgiamo affatto
    tale necessità» (p. 161). Le leggi applicative non sono alternative o
    «concorrenziali» rispetto a quelle dell'intelletto, sono un elemento
    ulteriore; non provenendo dall'intelletto, esse non sono necessarie nel senso
    delle leggi naturali e in quanto non esistono ex parte objecti, ma solo
    \textit{ex parte subjecti}, alla conoscenza potrebbero apparire contingenti.
    Questo significa che il giudizio riflettente non è uno strumento o un
    parametro nuovo aggiunto al giudizio determinante, ma l'integrazione
    necessaria al giudizio determinante perché le forme a priori possano essere
    applicate convenientemente ai casi singolari che l'esperienza ci presenta. In
    altre parole, la \textit{Critica del Giudizio} affronta il medesimo problema
    della \textit{Critica della ragion pura}, ma da un punto di vista
    epistemologico piuttosto che metafisico, come invece l'altra. Più tardi,
    insoddisfatto anche di questa soluzione, Kant tentò un'altra volta di
    risolvere il caso nell'ardua trattazione dell'\textit{Opus postumum}, redatto
    a partire dagli ultimi anni del secolo e lasciato quindi incompiuto.

    \textbf{26–36.} L'elemento aggiuntivo non può essere rinvenuto
    nell'esperienza, poiché è all'origine del suo sorgere; né può essere una legge
    universale, poiché allora sarebbe una forma del giudizio determinante e si
    ritornerebbe al problema di partenza. Esso è un principio a priori che
    tuttavia il Giudizio non impone alla natura che il soggetto conosce, ma al
    soggetto che conosce la natura. Tale principio prende spunto dal funzionamento
    dell'intelletto ed è in certo modo una riproposta dell'idea di mondo come
    sistema organico della totalità delle realtà empiriche: noi dobbiamo procedere
    nella conoscenza come se (la regola del «come se», che emerge alla r. 43, è
    qui il fondamentale principio regolatore) esistesse una globale unità della
    conoscenza tale da non riguardare soltanto le leggi generali, ma anche quelle
    particolari. Quanto al contenuto, questo principio, evidentemente un'idea
    regolativa, è l'idea di scopo: a noi conviene pensare che i corpi (i quali,
    dal punto di vista dell'intelletto, non seguono che le leggi naturali e si
    inquadrano nel più rigoroso determinismo) sottostiano a un comportamento
    uniforme e armonico, obbediente a chiari fini, perché la ricerca delle leggi
    da parte dell'intelletto risulta più facile se condotta in base al principio
    (regolativo) di un'intrinseca razionalità delle cose.

    \textbf{37–46.} Questa finalità non è né pratica né tecnica: la prima non ha
    a che fare con oggetti naturali, ma solo con azioni; la seconda riguarda
    oggetti sensibili, ma obbedisce alle sole leggi dell'intelletto. Qui invece
    cerchiamo un altro tipo di finalità, che esiste perché già testimoniata nella
    nostra esperienza: si dà infatti il caso che, nel conoscere, noi incontriamo
    degli oggetti la cui struttura o il cui comportamento sembrano spontaneamente
    in linea con le nostre facoltà conoscitive e col nostro bisogno di ordine e
    organicità, come formati da un intelletto del tutto analogo al nostro. Questa
    non può essere realmente la costituzione della natura, che si comporta in base
    a un cieco determinismo ed è affatto indifferente ai nostri bisogni come alle
    nostre caratteristiche: tale atteggiamento teleologico le è attribuito dal
    soggetto (che formula perciò giudizi riflettenti). Ciò è sostenuto dallo
    stesso Kant: «Questo concetto trascendentale di una finalità della natura, non
    è né un concetto della natura né un concetto della libertà, perché non
    attribuisce assolutamente nulla all'oggetto (della natura), ma non fa che
    rappresentare l'unico modo che noi dobbiamo seguire nella riflessione sugli
    oggetti della natura, affinché l'esperienza si presenti come una totalità
    interconnessa» (p. 162). Vi sono casi in cui tale finalità appare chiara,
    altri in cui sembra assai difficilmente proponibile: è, come ha scritto Kant,
    solo contingente. Ma il fatto che interessi l'applicazione delle leggi
    universali dell'intelletto ci mostra invece che dev'essere universale e
    aprioristica, sia pure secondo una modalità del tutto diversa rispetto a
    quella in cui diciamo universali e aprioristiche le leggi conoscitive
    dell'intelletto e pratiche quelle della ragione: una finalità pura. \par
    \end{dblcolquote}
    \end{document}`

    Alcune colonne continuano a risultare asimmetriche.
    In un caso quella sinistra sporge sotto l’altra,
    ma fra due capoversi ha uno spazio extra.
    In un altro caso finiscono insieme,
    ma tute e due hanno una riga bianca a un certo punto…
    Non so raccapezzarmi…
    Non è che la gestione delle orfane e vedove
    e il tentativo di far finire parallelamente le colonne
    determina questo comportamento?
    Ma se le righe sono dispari, basterebbe
    che la colonna di desta finisse con una riga iin meno…

    M.

    M.

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