Prova a postare un pezzo del codice,
scusandomi per launghezza
`\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[italian]{babel}
%\usepackage{cfr-lm}
%\usepackage{fontspec}
%\setmainfont[Ligatures=TeX,Numbers=OldStyle]{TeX Gyre Termes}
%\setsansfont[Scale=MatchLowercase]{Latin Modern Sans}
\usepackage{microtype}
\usepackage[right,modulo]{lineno}
\usepackage[margin=10pt,skipabove=10pt,skipbelow=10pt]{mdframed}
\usepackage{multicol}
\newenvironment{dblcolquote}
{\begin{multicols}{2}\sffamily\small}
{\end{multicols}}
\begin{document}
\title{La «Critica del Giudizio»}
\author{}
\date{}
\maketitle
\section{Il problema dell'opera}
\subsection{Il dualismo fra mondo della necessità \\ e mondo della finalità}
\textit{Sia questo passo sia il successivo sono tratti
dall'\emph{Introduzione} all'opera, quella che Kant redasse per seconda: la
prima stesura, un più ampio ma anche più contorto rendiconto dei contenuti
dell'intera terza \emph{Critica} venne infatti sostituita con questa, che
presenta un inquadramento della facoltà del Giudizio di fondamentale
importanza.}
\textit{Tutti i passi della sono dati secondo la seguente edizione: I. Kant,
\emph{Critica del Giudizio}, a cura di A. Bosi, UTET, Torino 1993.}
\bigskip
\begin{linenumbers}
I concetti della natura, che comprendono il fondamento di ogni conoscenza
teoretica a priori, si basavano sulla legislazione dell'intelletto. — Il
concetto di libertà, che comprendeva il fondamento di tutte le prescrizioni
pratiche a priori indipendenti dalla sensibilità, si basava sulla legislazione
della ragione. Entrambe le facoltà pertanto, a parte l'applicazione, secondo
la forma logica, a princìpi (quale che ne sia l'origine), hanno ancora
ciascuna una propria legislazione secondo il contenuto, al di sopra della
quale non ne esiste alcun'altra (a priori), e che perciò giustificava la
divisione della filosofia in teoretica e pratica. Tuttavia, nella famiglia
delle facoltà conoscitive superiori esiste ancora un termine medio tra
l'intelletto e la ragione. Si tratta del Giudizio, del quale si ha ragione di
presumere, per analogia, che possa anch'esso contenere, se non una sua propria
legislazione, almeno un suo proprio principio a priori (comunque puramente
soggettivo) di ricerca secondo leggi; un principio che, se anche non gli
spetterà alcun campo di oggetti come dominio, potrà tuttavia avere un suo
territorio, nel quali si trovi una qualche caratteristica per la quale valga
proprio solo questo principio.
\end{linenumbers}
{\raggedleft(\small pp. 154–155)\par}
\begin{dblcolquote}
\textbf{1–8.} Com'è noto, Kant non aveva in mente la terza \textit{Critica}
allorché stese le prime due perché non aveva ancora individuato la nuova
facoltà qui eretta a protagonista. Nella \textit{Critica della ragion pura} si
ammetteva il solo intelletto, il gusto era ritenuto arbitrario, individuale e
nessuna autonomia era attribuita al sentimento (fin da allora tuttavia la
sensibilità era riconosciuta in possesso di valenze non solo conoscitive, in
quanto accoglieva le intuizioni, ma anche emotive, in quanto faceva sì che il
soggetto ricevesse dalle impressioni sensibili piacere o dispiacere). Nella
\textit{Critica della ragion pratica}, al contrario, il sentimento era
ammesso, ma solo nella sua specie morale, poiché gli uomini erano in grado di
percepire a priori l'accordo del loro comportamento con le norme. Non è dunque
inspiegabile se nella terza \textit{Critica} Kant, dietro la sollecitazione e
l'influenza considerevole delle dottrine estetiche settecentesche, ammette uno
spazio autonomo per il sentimento e cerca di individuarne il principio a
priori.
Il secondo motivo che condusse Kant alla \textit{Critica del Giudizio} è
interno al sistema: si tratta del bisogno di mediare, individuando un momento
di accordo, il determinismo naturale controllato dall'intelletto e la libertà
pratica governata dalla ragione. Si noti tuttavia, ed è cosa essenziale, che
Kant non si riferisce che alle facoltà teoretica e pratica, ricercandone una
terza: non si tratta cioè di collegare il mondo teoretico e quello pratico,
quasi fosse possibile trovarne un terzo che li sintetizzi. Questa soluzione
era stata scartata già nella \textit{Critica della ragion pura} (e
precisamente nella \textit{Dialettica trascendentale}), dove le antinomie
dinamiche (intorno alla libertà e a Dio) avevano chiarito che i due regni
erano compatibili solo in quanto separati.
\textbf{9–15.} La mediazione consiste perciò nell'individuare non un terzo
mondo, una terza dimensione oltre a quelle teoretica e pratica, bensì una
terza facoltà oltre all'intelletto e alla ragione. La mediazione possibile non
è oggettiva, ma soggettiva: il punto d'incontro risiede infatti all'interno
del soggetto; i mondi continuano a essere due, ma le facoltà soggettive che li
pensano sono tre. Il filosofo giunse così alla conclusione che accanto
all'intelletto e alla ragione esisteva un altro strumento a priori dell'animo
umano, dotato di leggi sue proprie, ovvero in possesso di una perfetta
autonomia: il sentimento. Lo strumento per operare in questo ambito è il
Giudizio.
La terza \textit{Critica} non è stata redatta solo e tanto per far posto a
interessi nuovi di Kant, quasi che egli si fosse accorto solo tardivamente
della dimensione del gusto: perché allora non considerare altri ambiti ancora,
come la logica del sapere storico? Non è sufficiente richiamarsi al tessuto
culturale in cui Kant venne a operare. La risposta è invece che la
\textit{Critica del Giudizio} non complementa le altre due \textit{Critiche},
bensì ne prosegue la fondamentale linea problematica: com'è possibile,
muovendo dai generali presupposti aprioristici, pervenire alle leggi
particolari di natura, anzi, meglio, alla loro applicazione all'eterogenea
molteplicità dei casi singoli? Il tema, già discusso in una poco studiata
opera, i \textit{Primi princìpi metafisici della scienza della natura} (1786),
ritorna qui protagonisticamente ed è il problema stesso del Giudizio. Non si
tratta di una semplice integrazione alla \textit{Critica della ragion pura},
poiché obiettivo della scienza non è la formulazione di generalissimi quanto
astratti princìpi, ma la funzionalità nel caso particolare: si tratta dunque
proprio di rendere operanti le categorie secondo una modalità analoga a, ma
più felice di, quella espressa nella dottrina della schematismo. \par
\end{dblcolquote}
\subsection{Giudizi determinanti e giudizi riflettenti}
\textit{Da questo brano, come dal precedente, si chiarisce che i problemi
estetico e teleologico sono strumenti (fondamentale il primo, più marginale il
secondo) per la soluzione di una questione schiettamente epistemologica.}
\bigskip
\begin{linenumbers}
\resetlinenumber
Il Giudizio in generale è la facoltà di pensare il particolare in quanto
contenuto nell'universale. Se l'universale (la regola, il principio, la legge)
è dato, il Giudizio che sussume sotto questo il particolare (anche se, come il
Giudizio trascendentale, indica a priori le condizioni indispensabili per la
sussunzione a quell'universale), è determinante. Se invece è dato soltanto il
particolare, ed il Giudizio deve trovargli l'universale, allora esso è
meramente riflettente.
\dots le forme nella natura sono tanto varie, e per così dire tanto numerose
le modificazioni dei concetti trascendentali universali della natura,
lasciate indeterminate da quelle leggi che l'intelletto puro fornisce a priori
queste ultime infatti non riguardano che la possibilità di una natura come
oggetto dei sensi in generale), — da richiedere perciò leggi che, in quanto
empiriche, possono essere contingenti dal punto di vista del nostro
intelletto, ma che, per ricevere il nome di leggi (come è richiesto anche dal
concetto di una natura), debbono venir considerate come necessarie a partire
da un concetto (per quanto a noi sconosciuto) dell'unità del molteplice. —
Il Giudizio riflettente, cui tocca risalire dal particolare della natura
all'universale, ha dunque bisogno d'un principio che non può ricavare
dall'esperienza, perché deve appunto fondare l'unità di tutti i princìpi
empirici sotto princìpi anch'essi empirici, ma più elevati, e quindi la
possibilità di una sistematica subordinazione di tali princìpi gli uni agli
altri. Un tale principio trascendentale, il Giudizio riflettente può dunque
darselo soltanto esso stesso come legge, senza prenderlo dall'esterno (perché
allora si trasformerebbe in Giudizio determinante), né può prescriverlo alla
natura, poiché la riflessione sulle leggi della natura si adegua alla natura,
mentre quest'ultima non si adegua alle condizioni secondo le quali noi
aspiriamo a formarci di essa un concetto che, rispetto a tali condizioni, è
del tutto contingente.
Ora questo principio non può essere che il seguente: poiché le leggi
universali della natura hanno il loro fondamento nel nostro intelletto, che
le prescrive alla natura (benché solo secondo il concetto universale della
natura in quanto tale), le leggi empiriche particolari, relativamente a ciò
che rimane in esse non determinato dalle prime, devono venire considerate
secondo un'unità quale un intelletto (sebbene non il nostro) avrebbe potuto
stabilire a vantaggio della nostra facoltà conoscitiva, per rendere possibile
un sistema dell'esperienza secondo leggi particolari della natura. Questo non
nel senso di dover ammettere la reale esistenza d'un tale intelletto (perché
questa idea funge da principio solo per il Giudizio riflettente, per
riflettere, non per determinare); in questo modo essa dà una legge solo a se
stessa, e non alla natura.
Ora, poiché il concetto di un oggetto, nella misura in cui contiene anche il
principio della realtà di questo oggetto, si dice scopo, mentre si dice
finalità della forma d'una cosa l'accordo di questa con quella costituzione
delle cose che è possibile solo mediante fini, il principio del Giudizio,
rispetto alla forma delle cose naturali sottoposte a leggi empiriche in
generale, è la finalità della natura nella varietà delle sue forme. In altri
termini, la natura viene rappresentata, mediante questo concetto, come se un
intelletto contenesse il fondamento unitario della molteplicità delle sue
leggi empiriche.
La finalità della natura è dunque un particolare concetto a priori, la cui
origine va cercata nel solo Giudizio riflettente.
\end{linenumbers}
{\raggedleft(\small pp. 157–159)\par}
\begin{dblcolquote}
\textbf{1–6.} Per Kant, conoscere è giudicare, ma nella \textit{Critica della
ragion pura} il giudizio sintetico a priori svolge una funzione ancor più
originaria: esso infatti pone l'oggetto stesso, lo costituisce o, per seguire
la terminologia della terza \textit{Critica}, lo determina. A tal fine il
particolare (il materiale fornito dall'intuizione sensibile) viene sussunto
sotto l'universale costituito dalle strutture dell'intelletto (le categorie).
\textbf{7–25.} Nella \textit{Critica del Giudizio} invece non si tratta di
porre un oggetto per poterlo quindi conoscere, bensì di soffermarsi su di
esso, ovvero di riflettere per valutare se, in quanto già dato oggetto
dell'intelletto, si accorda coi princìpi posti dalla ragione. Tale giudizio
non riguarda l'oggetto in quanto tale, ma la sua relazione con la ragione, col
soggetto giudicante piuttosto che col principio del giudizio (determinante).
In questo capoverso il principio del Giudizio è visto nella necessità
dell'applicazione: il giudizio determinante è infatti espressione di una legge
universale che riguarda una enorme molteplicità di accadimenti e/o individui;
ma è poi necessario applicare questa legge agli accadimenti stessi, che non
sono mai uguali e che si presentano secondo modalità sempre differenti.
L'applicazione non può essere affidata al caso o alla scelta individuale e
deve pertanto risiedere in un principio a priori. Noi infatti dobbiamo
collegare, come dice il testo, le «molteplici forme della natura» alle
«modificazioni dei concetti trascendentali universali della natura» scegliendo
di volta in volta quella versione o «modificazione» del concetto universale
che meglio si applica alla forma che ci sta davanti.
Il problema non è nuovo: l'\textit{Analitica dei concetti} era stato il primo
tentativo di risolverlo, ma Kant era rimasto insoddisfatto dagli schemi; essi,
in quanto forme a priori, non sembravano essere sempre una mediazione
conveniente e facevano sorgere la difficoltà del terzo uomo. Il giudizio
riflettente è la nuova soluzione: esso riafferma l'esigenza che le leggi a
priori tengano conto, in forma aprioristica, degli oggetti o contenuti
dell'esperienza. Mentre nella prima \textit{Critica} le leggi erano poste
dall'intelletto in piena autonomia e in un secondo tempo si ricercava la
modalità della loro applicazione, ora quest'ultima è detta poggiare fin da
principio su di un principio a priori che la \textit{Critica del Giudizio} si
propone di identificare. Come scrive Kant, «gli oggetti della conoscenza
empirica sono ancora determinati, o, per quanto se ne può giudicare a priori,
determinabili in diversi modi; sicché nature specificamente diverse, a
prescindere da ciò che hanno in comune in quanto appartenenti alla natura in
generale, possono ancora essere cause in una infinità di modi diversi; ed
ognuna di queste maniere (secondo il concetto di causa in generale) deve avere
la sua regola, che è una legge, e quindi comporta necessità, sebbene noi, per
la natura ed i limiti delle nostre facoltà conoscitive, non scorgiamo affatto
tale necessità» (p. 161). Le leggi applicative non sono alternative o
«concorrenziali» rispetto a quelle dell'intelletto, sono un elemento
ulteriore; non provenendo dall'intelletto, esse non sono necessarie nel senso
delle leggi naturali e in quanto non esistono ex parte objecti, ma solo
\textit{ex parte subjecti}, alla conoscenza potrebbero apparire contingenti.
Questo significa che il giudizio riflettente non è uno strumento o un
parametro nuovo aggiunto al giudizio determinante, ma l'integrazione
necessaria al giudizio determinante perché le forme a priori possano essere
applicate convenientemente ai casi singolari che l'esperienza ci presenta. In
altre parole, la \textit{Critica del Giudizio} affronta il medesimo problema
della \textit{Critica della ragion pura}, ma da un punto di vista
epistemologico piuttosto che metafisico, come invece l'altra. Più tardi,
insoddisfatto anche di questa soluzione, Kant tentò un'altra volta di
risolvere il caso nell'ardua trattazione dell'\textit{Opus postumum}, redatto
a partire dagli ultimi anni del secolo e lasciato quindi incompiuto.
\textbf{26–36.} L'elemento aggiuntivo non può essere rinvenuto
nell'esperienza, poiché è all'origine del suo sorgere; né può essere una legge
universale, poiché allora sarebbe una forma del giudizio determinante e si
ritornerebbe al problema di partenza. Esso è un principio a priori che
tuttavia il Giudizio non impone alla natura che il soggetto conosce, ma al
soggetto che conosce la natura. Tale principio prende spunto dal funzionamento
dell'intelletto ed è in certo modo una riproposta dell'idea di mondo come
sistema organico della totalità delle realtà empiriche: noi dobbiamo procedere
nella conoscenza come se (la regola del «come se», che emerge alla r. 43, è
qui il fondamentale principio regolatore) esistesse una globale unità della
conoscenza tale da non riguardare soltanto le leggi generali, ma anche quelle
particolari. Quanto al contenuto, questo principio, evidentemente un'idea
regolativa, è l'idea di scopo: a noi conviene pensare che i corpi (i quali,
dal punto di vista dell'intelletto, non seguono che le leggi naturali e si
inquadrano nel più rigoroso determinismo) sottostiano a un comportamento
uniforme e armonico, obbediente a chiari fini, perché la ricerca delle leggi
da parte dell'intelletto risulta più facile se condotta in base al principio
(regolativo) di un'intrinseca razionalità delle cose.
\textbf{37–46.} Questa finalità non è né pratica né tecnica: la prima non ha
a che fare con oggetti naturali, ma solo con azioni; la seconda riguarda
oggetti sensibili, ma obbedisce alle sole leggi dell'intelletto. Qui invece
cerchiamo un altro tipo di finalità, che esiste perché già testimoniata nella
nostra esperienza: si dà infatti il caso che, nel conoscere, noi incontriamo
degli oggetti la cui struttura o il cui comportamento sembrano spontaneamente
in linea con le nostre facoltà conoscitive e col nostro bisogno di ordine e
organicità, come formati da un intelletto del tutto analogo al nostro. Questa
non può essere realmente la costituzione della natura, che si comporta in base
a un cieco determinismo ed è affatto indifferente ai nostri bisogni come alle
nostre caratteristiche: tale atteggiamento teleologico le è attribuito dal
soggetto (che formula perciò giudizi riflettenti). Ciò è sostenuto dallo
stesso Kant: «Questo concetto trascendentale di una finalità della natura, non
è né un concetto della natura né un concetto della libertà, perché non
attribuisce assolutamente nulla all'oggetto (della natura), ma non fa che
rappresentare l'unico modo che noi dobbiamo seguire nella riflessione sugli
oggetti della natura, affinché l'esperienza si presenti come una totalità
interconnessa» (p. 162). Vi sono casi in cui tale finalità appare chiara,
altri in cui sembra assai difficilmente proponibile: è, come ha scritto Kant,
solo contingente. Ma il fatto che interessi l'applicazione delle leggi
universali dell'intelletto ci mostra invece che dev'essere universale e
aprioristica, sia pure secondo una modalità del tutto diversa rispetto a
quella in cui diciamo universali e aprioristiche le leggi conoscitive
dell'intelletto e pratiche quelle della ragione: una finalità pura. \par
\end{dblcolquote}
\end{document}`
Alcune colonne continuano a risultare asimmetriche.
In un caso quella sinistra sporge sotto l’altra,
ma fra due capoversi ha uno spazio extra.
In un altro caso finiscono insieme,
ma tute e due hanno una riga bianca a un certo punto…
Non so raccapezzarmi…
Non è che la gestione delle orfane e vedove
e il tentativo di far finire parallelamente le colonne
determina questo comportamento?
Ma se le righe sono dispari, basterebbe
che la colonna di desta finisse con una riga iin meno…
M.
M.